luglio 2010
gennaio 2010


Leggi e decreti

L’imputato come fonte di prova

L’apporto conoscitivo nel procedimento a suo carico. Le nuove tecniche di indagine

Paolo Di Geronimo*

Nell’ambito dell’accertamento di reati, la figura dell’imputato costituisce il fulcro dell’intero sistema penal-processuale. In particolare, accanto alle garanzie di difesa e partecipative, volte ad assicurare sul piano strettamente processuale che l’imputato sia tutelato nel rapporto con l’apparato investigativo e l’autorità giudiziaria, va sottolineato il fondamentale aspetto inerente alla disciplina probatoria degli apporti che l’imputato può fornire.
Invero, su tale problematica si sono spesso incentrate le scelte dogmatiche che connotano i vari sistemi processuali, essendosi storicamente passati da un’impostazione secondo cui l’indagine ben svolta era quella che doveva condurre l’imputato ad una ammissione delle proprie responsabilità o, comunque, a dare il massimo apporto conoscitivo (così giustificandosi anche pratiche contrarie a fondamentali diritti dell’uomo), fino ad una diversa impostazione che vede nel ruolo probatorio dell’imputato una posizione neutra.
Quest’ultima connotazione è quella che caratterizza l’odierno processo penale, nel quale all’imputato si riconosce la più ampia facoltà di fornire la propria versione dei fatti, ovvero di tacere, come pure di riferire il falso in ottica autodifensiva.
In sostanza, l’accertamento penale si basa sulla autosufficienza rispetto all’apporto conoscitivo proveniente dall’imputato, che – oltre ad essere meramente eventuale – non è mai dirimente, posto che anche la confessione non costituisce una prova legale della responsabilità, dovendo essere vagliata nella sua veridicità rispetto al fatto oggetto di accertamento.
Sulla base di tale premessa, però, sarebbe un errore sottovalutare la rilevanza delle conoscenze che possono provenire dall’imputato, soprattutto ove si consideri...